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Last update:
2007.08.27

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Condizioni Generali di Vendita e Consegna

In vigore dal 2007-04-18

Dralon® GmbH
Postfach 10 04 85, D-41522 Dormagen

I. Generalità

Le seguenti condizioni generali di vendita e di consegna diventano parte integrante del contratto di compravendita. Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dal Compratore non vengono riconosciute, a meno che nel caso particolare la Venditrice non ne abbia data espressamente conferma scritta. Di queste Condizioni Generali di Vendita e Consegna fanno parte integrante, ciascuna nella sua ultima edizione, le Disposizioni dell’Unione Internazionale per le norme sulle fibre tessili sintetiche (BISFA).

II. Offerte e ordini

1. Le offerte della Venditrice non sono impegnative per quanto riguarda il prezzo, la quantità, il termine e la possibilità di consegna.

2. Gli ordini del Compratore diventano impegnativi per la Venditrice con la conferma scritta o stampata da parte della Venditrice (anche fattura o bolla di consegna). 

III. Disposizioni

Nel caso di ordini a disporre, il Compratore deve impartire le disposizioni riguardanti la quantità, il titolo, il diametro, il tipo, il colore, e la confezione al più tardi 4 settimane prima dell’inizio del mese in cui si desidera la consegna della merce. Trascorso questo termine, la Venditrice è autorizzata ad effettuare la disposizione con effetto impegnativo per il Compratore, tenendo conto delle precedenti consegne.

IV. Differenze di peso, colore e qualità

1. Per questioni di produzione ci si riservano differenze nella quantità di merce da consegnare (fino al 10%, nel caso di produzioni speciali fino al 20%), purché siano conformi agli usi commerciali.

2. Se le vendite sono effettuate in base al peso condizionato, valgono le disposizioni del BISFA (Ufficio Internazionale Standardizzazione Fibre Artificiali).

3. Ci si riservano differenze del tono di greggio, del colore e della qualità, tenendo conto delle caratteristiche naturali dei materiali greggi impiegati in conformità agli usi commerciali.

4. Controlli di qualsiasi genere vanno eseguiti secondo le disposizioni del BISFA con l’intervento di istituti pubblici di controllo. Nel caso che per determinati prodotti e confezioni non siano ancora entrate in vigore queste disposizioni, valgono le normali consuetudini commerciali.

V. Prezzi

1. Si applicano i prezzi della Venditrice validi al momento della consegna.

2. Qualora nel periodo che intercorre tra la stipula del contratto e la consegna della merce, la Venditrice dovesse aumentare in generale i suoi prezzi il Compratore è autorizzato a disdire il contratto entro 2 settimane dalla notifica dell’aumento stesso, a meno che l’aumento dei prezzi non sia dovuto esclusivamente ad un rialzo delle tariffe dei noli. Nel caso di contratti di fornitura protratti nel tempo (contratti ad esecuzione periodica) non vi è diritto alla disdetta.

3. Se il pagamento è concordato in valuta diversa (valuta estera) dall’euro, nell’emettere la fattura la Venditrice si riserva il diritto di ridurre rsp. aumentare il suo credito del prezzo d’acquisto in valuta estera, in modo che l’importo figurante in fattura equivalga al controvalore in euro, sulla base del cambio della valuta estera al momento della stipula del contratto.

4. Il peso per la fatturazione viene determinato pesando ciascun fusto nello stabilimento di spedizione della Venditrice, sempre che il Compratore non esiga una pesatura ufficiale delle Ferrovie alla stazione di partenza, a proprie spese.

Vl. Pagamenti

1. Se il pagamento viene effettuato dopo il termine stabilito, la Venditrice può applicare interessi di mora nell’ordine dell’8,00% annuo in più rispetto al tasso di sconto di base (art. 247 BGB, cod. civ. tedesco), e nell’ordine del 2% in più rispetto al tasso interbancario (Libor) per un prestito a 30 giorni di fatturazione in valuta estera. In caso di mora restano salvi i diritti di legge per il danno da inadempimento e il recesso dal contratto; inoltre, i debiti restanti derivanti dal contratto sono esigibili immediatamente.

2. Il ricorso a cambiali è subordinato al consenso della Venditrice e va considerato in ogni caso come una facilitazione per il pagamento delle fatture. La durata massima per la scadenza di una cambiale è di 90 giorni dalla data di fatturazione. Spese di sconto, spese di cambiale, eventuali imposte di bollo sulle cambiali ed imposte analoghe sono a carico del Compratore dopo la scadenza del termine di pagamento concordato.

3. Qualora sussistessero dubbi fondati sulla solvibilità del Compratore e questi, nonostante una corrispondente richiesta, non fosse disposto ad effettuare un pagamento anticipato o a versare un’adeguata garanzia per il pagamento, la Venditrice se non ha ancora eseguito forniture, è autorizzata a recedere dal contratto.

4. I pagamenti valgono come effettuati solo quando l’importo è definitivamente a disposizione della Venditrice su uno dei suoi conti. Le detrazioni di sconti sono ammesse soltanto se l’importo versato dal cliente è stato accreditato su un conto di Dralon GmbH entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza. In caso di violazione di tale regolamento si esigerà il versamento degli sconti detratti.

5. La Venditrice si riserva il diritto di usare pagamenti a saldo degli importi delle fatture più vecchie, maggiorati dei costi e degli interessi di mora che si sono nel frattempo accumulati, e precisamente nel seguente ordine: costi, interessi, credito principale.

6. Si esclude qualsiasi diritto del Compratore a effettuare trattenute. Il Compratore può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati.

VII. Forniture

1. La Venditrice fa sempre il possibile per effettuare le forniture al più presto. Non vi sono termini fissi di consegna.

2. Qualora venga invece accordato un termine fisso di consegna, il Compratore deve accettare, nel caso di una dilazione, una proroga solitamente di 4 settimane.

3. La Venditrice si riserva la facoltà di rifornirsi correttamente ed in tempi utili.

4. Per giorno di fornitura s’intende quello in cui la merce lascia lo stabilimento o un magazzino oppure, se questa data non può essere stabilita, il giorno in cui la merce viene messa a disposizione del Compratore.

VIII. Forza maggiore; impedimenti all’esecuzione del contratto

Casi di forza maggiore di qualsiasi genere, impreviste difficoltà aziendali o di trasporto, incendi, alluvioni, imprevista scarsità di manodopera, di materie prime e di prodotti ausiliari, carenza energetica, scioperi serrate, difficoltà nella spedizione, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura che non dipendono dal contraente tenuto alla prestazione, e che riducono, rinviano, ostacolano o impediscono la fabbricazione, la spedizione, la presa in consegna o il consumo di merce, esimono dall’impegno della fornitura e della presa in consegna, per la durata e secondo l’entità dell’impedimento. Se in seguito a casi di forza maggiore la fornitura e la presa in consegna o entrambe vengono dilazionate di oltre 8 settimane, i contraenti sono entrambi autorizzati a recedere dal contratto. Se le vengono a mancare del tutto o parzialmente le fonti di rifornimento, la Venditrice non è obbligata ad acquistare da fornitori non abituali. In tal caso la Venditrice ha il diritto, una volta tenuto conto del proprio fabbisogno, di distribuire i quantitativi di merce disponibile fra i clienti.

IX.  Spedizione

1. La Venditrice si riserva la scelta della via e del tipo di spedizione. La maggiorazione dei costi di spedizione dovuta a particolari richieste del Compratore va a carico di questi. Lo stesso vale per quanto concerne aumenti delle tariffe dei noli, maggiorazioni dei costi dovuti a deviazioni, spese di magazzinaggio, ecc., che dovessero verificarsi dopo la conclusione del contratto, sempre che non sia stata accordata una fornitura franco di porto.

2. Con la spedizione o, in caso di ritiro da parte del Compratore, con il ricevimento della merce, il rischio per naufragio, perdita o deterioramento passa a carico del Compratore.

X. Imballi a rendere

Se la merce viene consegnata in imballi a rendere, questi rimangono di proprietà della Venditrice e vanno rispediti, franco di porto e a rischio del Compratore, al più tardi entro 3 mesi (oltremare 6 mesi) a partire dalla data di fattura. Nel caso l’imballo non venga restituito entro il termine stabilito e in condizioni da poter essere reimpiegato, la Venditrice si riserva il diritto di farne addebito al Compratore per un importo equivalente al costo di un nuovo imballo.

XI. Riservato dominio

1. Le merci divengono di proprietà del Compratore soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con la Venditrice, compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali. Il riservato dominio permane ancora nei casi in cui i singoli crediti della Venditrice vengano registrati in un conto corrente e ne venga effettuato e riconosciuto il saldo.

2. La Venditrice è autorizzata, senza dilazione o recesso, ad esigere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio, qualora il Compratore sia in ritardo nell’adempimento dei suoi impegni verso la Venditrice. Un ritiro della merce sottoposta a riservato dominio comporta un recesso dal contratto solo quanto questo venga esplicitamente dichiarato per iscritto dalla Venditrice. Se la Venditrice recede dal contratto, per tutto il periodo in cui ha ceduto l’uso della cosa può richiederne un compenso adeguato.

3. Con la lavorazione della merce sottoposta a riservato dominio il Compratore opera per conto della Venditrice senza tuttavia poter avanzare nei confronti di questa alcuna pretesa per la lavorazione effettuata. Il diritto di proprietà della Venditrice si estende ai prodotti ottenuti dalla lavorazione della merce sottoposta a riservato dominio. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene lavorata assieme a merce di proprietà di terzi, o viene mescolata o unita a merce di proprietà di terzi, la Venditrice acquisisce il dritto di comproprietà sui prodotti così ottenuti in base alla proporzione tra i valori di fattura della merce di riservato dominio e quelli della merce di terzi.
Se la merce di riservato dominio è mescolata o unita a merce principale del Compratore, questi cede immediatamente alla Venditrice i suoi diritti di proprietà nei confronti del nuovo prodotto.

4. Il Compratore s’impegna a conservare con cura la merce sottoposta a riservato dominio e a provvedere a proprie spese alla sua manutenzione e riparazione. Egli è tenuto inoltre ad assicurarla a proprie spese contro furti e danni con la diligenza del buon commerciante. Egli cede con ciò anticipatamente alla Venditrice qualsiasi diritto derivante dai contratti di assicurazione.

5. Finché adempie regolarmente ai suoi impegni verso la Venditrice, il Compratore è autorizzato a disporre, nell’ambito della normale gestione aziendale, della merce sottoposta a patto di riservato dominio. Questo non vale qualora tra il Compratore e i suoi clienti sia stato concordato e viga un divieto di cessione per quanto riguarda il pagamento del prezzo di acquisto. Non è autorizzato a dare tale merce in pegno, a cederla in garanzia o a costituire su di essa vincoli di altro genere. In caso di vendita il Compratore deve subordinare il trasferimento di proprietà al completo pagamento della merce da parte del suo acquirente.

6. Il Compratore cede con ciò in anticipo, a garanzia di tutti i diritti spettanti nei suoi confronti alla Venditrice in virtù del loro rapporto di lavoro qualsiasi diritto derivante dalla vendita della merce sottoposta a patto di riservato dominio, unitamente a tutti i diritti accessori e garanzie, compresi assegni e cambiali. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene venduta insieme con altre cose ad un prezzo globale, la cessione si limita alla quota proporzionale della fattura della Venditrice per la merce sottoposta a riservato dominio unitamente venduta. Se vengono vendute merci di cui il Compratore ha la comproprietà di cui al punto 3, la cessione si limita a quella parte del credito che corrisponde alla quota di comproprietà della Venditrice. Finché assolve regolarmente i suoi impegni di pagamento il Compratore è autorizzato a riscuotere in proprio i crediti derivanti da una vendita ulteriore. Non è invece autorizzato a costituire pegni o a cessioni di nessun genere su questi crediti.

7. Qualora la Venditrice ritenga compromessa la realizzazione delle sue pretese, il Compratore ha l’obbligo di comunicare, su richiesta, la cessione ai propri acquirenti e di fornire alla Venditrice tutte le documentazioni ed informazioni necessarie. Il Compratore è inoltre obbligato a comunicare tempestivamente alla Venditrice eventuali pretese di terzi sulla merce sottoposta a riservato dominio e su diritti ceduti.

8. Se il valore delle garanzie messe a disposizione della Venditrice supera di oltre il 20 % il valore di quanto le spetta, la Venditrice è obbligata a restituire al Compratore, su sua richiesta, delle garanzie in misura equivalente. La Venditrice stessa può scegliere quali garanzie restituire.

9. Tutti i crediti nonché i diritti derivanti dal patto di riservato dominio di qualsiasi tipo particolare previste in queste condizioni restano invariate fino alla completa dispensa da eventuali debiti che il venditore ha contratto nell’interesse del cliente.

XII. Risarcimento dei danni

1. Nel caso di un inadempimento non grave di un obbligo - anche di natura extracontrattuale -, dovuto a negligenza da parte della Venditrice, dei dirigenti e del personale ausiliario della Venditrice, il Compratore non è autorizzato a pretendere alcun risarcimento dei danni, a meno che l’inadempimento non riguardi un obbligo di fondamentale importanza per la realizzazione del fine contrattuale.

2. La Venditrice risponde dei danni diretti e di quelli non prevedibili al momento della stipula del contratto solo nel caso in cui sia evidente che i danni suddetti siano imputabili a una grave colpa da parte della Venditrice o di uno dei dirigenti responsabili.

3. Le limitazioni menzionate qui sopra non sono valide per danni dovuti a lesioni alle persone. Restano valide le disposizioni di legge in materia di responsabilità come, ad esempio, la responsabilità in caso di rilascio di una garanzia o la legge in materia di responsabilità per i prodotti.

XIII. Contestazioni e reclami

1. Eventuali reclami vanno presi in considerazione solamente se vengono notificati per iscritto immediatamente o al più tardi entro 14 giorni dal ricevimento della merce, con l’indicazione del numero e della data di fattura, nonché dei numeri distintivi degli imballaggi, e corredati di documenti giustificativi, campioni e biglietti di controllo degli imballaggi.

2. Nel caso di vizi occulti il reclamo dev’essere inoltrato per iscritto subito dopo il loro accertamento, al più tardi però entro 5 mesi dal ricevimento della merce; resta valida la prescrizione. L’onere della prova del vizio occulto è a carico del Compratore.

3. Merce contestata può essere restituita soltanto dietro esplicito consenso della Venditrice.

4. Per difetti su merce venduta espressamente quale merce di seconda scelta non si accettano reclami fondati sulla carente qualità della merce.

XIV. Diritti del Compratore in caso di vizi

1. I diritti del Compratore in caso di vizi sono limitati al diritto al conseguente adempimento da parte della Venditrice, il Compratore può richiedere una riduzione del prezzo d’acquisto o a sua scelta recedere dal contratto. Rimangono validi i diritti al risarcimento dei danni, come previsto al punto XII. Sono esclusi i diritti del Compratore dovuti ad eventuali oneri connessi al conseguente adempimento - in particolare spese di trasporto, pedaggio, manodopera e materiale -, se detti oneri aumentano poiché l’oggetto della fornitura sostitutiva è stato spedito in un luogo diverso dalla filiale del Compratore, salvo che la spedizione non sia originariamente destinata ad altro indirizzo per l’impiego.

2.  Se la garanzia comporta un regresso del Compratore, in base al quale si sono fatti valere con esito positivo i diritti ai sensi delle disposizioni dell’acquisto di beni di consumo, i diritti di regresso rimangono validi per effetto delle norme sull’acquisto di beni di consumo. Al diritto di risarcimento dei danni si applica il punto XII.

3. Il Compratore si impegna a denunciare senza indugio alla Venditrice, subito dopo esserne venuto a conoscenza, ogni caso di regresso esistente nella catena di fornitura. I diritti di regresso  previsti dalla legge sussistono solamente nella misura in cui il Compratore non ha stipulato con il suo cliente accordi in deroga a quanto previsto dalla legge in materia di diritti in caso di vizi.

4. La stipulazione di una garanzia richiede la forma scritta. Una dichiarazione di garanzia è valida esclusivamente se questa descrive in misura sufficientemente chiara il contenuto della garanzia, la durata e l’ambito di applicazione territoriale della tutela.

XV. Prescrizione

Ai sensi dell’art. 438 comma 1 n. 3 BGB i diritti connessi a vizi vanno in prescrizione dopo un anno dal momento iniziale previsto dalla legge; ai sensi dell’art. 438 comma 1 n. 2 BGB dopo due anni dal momento iniziale previsto dalla legge. Restano valide le disposizioni di legge in materia di responsabilità e prescrizione come, ad esempio, la responsabilità nel rilascio di una garanzia, la responsabilità per comportamento con dolo e colpa grave, lesioni alle persone, inadempienza di obblighi contrattuali sostanziali, responsabilità ai sensi della legge in materia di responsabilità per i prodotti e regolamenti  sull’acquisto di beni di consumo.

XVI. Natura del prodotto, consulenza tecnica, applicazione e lavorazione

1. Per natura del prodotto vale esclusivamente quanto indicato nelle descrizioni del prodotto, nelle specifiche e nei contrassegni della Venditrice. Dichiarazioni pubbliche, vanto i pregi e pubblicità non costituiscono dati sulla natura della merce.

2. L’attività di consulenza tecnica della Venditrice, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla scorta delle migliori conoscenze della Venditrice, e deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi, e non esime il Compratore da eseguire propri controlli dei prodotti forniti dalla Venditrice allo scopo di stimarne l’idoneità o meno ai procedimenti ed ai fini previsti. L’applicazione, l’impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle possibilità di controllo della Venditrice e ricadono pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del Compratore.

XVII. Marchi di fabbrica

La fornitura di merce con marchio depositato non autorizza ad utilizzare detto marchio per prodotti fabbricati con questa merce. Per i prodotti trasformati non è quindi lecito fare uso dei marchi utilizzati dalla Venditrice, in particolare, dei marchi delle fibre “Dralon®”, o dei logo costituiti a partire da questi, senza aver ricevuto espressa autorizzazione scritta da parte del logo detentore del marchio. Ciò vale anche per l’utilizzazione della denominazione di elementi costitutivi dei prodotti.

XVIII. Diritto applicabile, interpretazione di clausole ecc.

1. È valido il diritto tedesco. Si esclude l’applicazione delle leggi uniformi sulla vendita internazionale di beni mobili e sulla stipula di contratti internazionali di compravendita di beni mobili (17 luglio 1973) nonché la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto di compravendita dell’11.04.1980.

2. Le clausole che rientrano nelle consuetudini commerciali devono essere esposte nei rispettivi termini incoterrns (International Commercial Terms) vigenti.

3. Se è stato concordato che la Venditrice debba pagare i dazi doganali e le tasse d’importazione del paese di destinazione, gli eventuali aumenti che dovessero entrare in vigore tra la data di conferma d’ordine e la consegna della merce vanno a carico del Compratore. A questi spetta pure l’onere di tutte le altre tasse, imposte e spese in relazione con il contratto di compravendita.

XIX. Foro competente. Clausola della validità

1. Il foro competente per entrambi i contraenti è a scelta dell’attrice Colonia o Düsseldorf. La Venditrice è inoltre interessata a far valere i suoi diritti anche presso il luogo in cui ha sede il Compratore.

2. Se una o più clausole di queste condizioni di vendita e di consegna dovessero risultare non valide, completamente o in parte, questo non pregiudica la validità delle altre clausole né quella delle parti rimanenti delle clausole invalidate solo parzialmente. I contraenti sono tenuti a sostituire un regolamento invalidato con un regolamento valido che si avvicini al massimo al fine economico del regolamento invalidato.




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